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- In circostanza di separazione come si stabilisce l assegnazione della dimora familiare?

[Quesito] Salve Avvocato, confido in una sua tempestiva risposta perché sono particolarmente confuso. Mia moglie mi ha tradito ma vuole il perdono: mi ha fatto questa confessione. Io non credo di essere capace di perdonarla. Per i 4/5 anni a venire potrebbe essere mandata in un posto molto lontano dalla casa in cui viviamo per motivi di lavoro.

Il tradimento insieme alla circostanza che si presenterà a breve rispetto ad un allontanamento dalla nostra casa per motivi di lavoro mi permetterà di conseguire un affido condiviso ma la residenza del bambino nella dimora familiare con me?

Risposta: Prima di tutto bisogna dire che il tradimento, da ritenersi come trasgressione degli obblighi coniugali, nel caso in cui sia il motivo che rende insostenibile la convivenza e che dunque rappresenta la ragione principale che vi ha spinto a separarvi, può rappresentare una circostanza di addebito della separazione.

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Nel caso in cui anche dopo il tradimento, la coppia continui a convivere e soltanto dopo molto tempo prenda la decisione di procedere con la separazione, con molta difficoltà la questione potrà ritenersi fondante per una possibile domanda di addebito.

Al contrario, per quanto riguarda l affido della prole, si sostiene che i figli debbano, laddove possibile, continuare la loro vita nella dimora in cui è avvenuta la loro crescita; per questa ragione, la dimora coniugale viene assegnata al consorte presso il quale si provvede alla collocazione della prole.

Nella situazione in esame, penso che l interesse del minorenne sia senza dubbio quello di rimanere nella dimora in cui è cresciuto insieme ai propri genitori; nel caso in cui la sua compagna viene trasferita in un altro posto per ragioni di lavoro e prendete la decisione di separarvi, vi sono ottime probabilità che il minore venga assegnato a lei presso la dimora familiare, basta che abbia una età tale da sostenere che non sia necessario che il medesimo resti con la propria madre.

- Nel tempo in cui il minore sta con il consorte al quale non è stato affidato può essere ridotto l assegno di sostentamento?

[Domanda di ] Nel tempo in cui il minore sta con il consorte al quale non è stato affidato può essere ridotto l assegno di sostentamento?

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Risposta: Per la legge, l assegno di mensile di sostentamento viene ritenuto come una rata di un assegno annuale stabilito in merito ai bisogni dei figli in questo lasso di tempo.

Ne deriva che il consorte presso il quale il figlio non è posto a livello prevalente, nel tempo che i due passano costantemente assieme, penso alle ferie estive, non è liberato dal dovere di provvedere interamente all assegno di sostentamento, sebbene si faccia carico per intero delle connesse spese. Per disciplinare siffatta tipologia, l unica forma alternativa è prescrivere una precisa disposizione nell intesa di separazione.

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- Si può richiedere, dopo il divorzio, la variazione delle circostanze di affidamento dei figli minorenni?

[Quesito] Salve, sono divorziato e ho due figli che provengono da una relazione con la mia ex moglie, hanno chi 9 e chi 12 anni, e da due anni la stessa ha partorito un terzo figlio con il suo compagno attuale. Abbiamo l affidamento congiunto, e la mia Ex moglie passa del tempo insieme ai figli per 5 giorni alla settimana, e gli viene corrisposto un assegno di mantenimento di circa € 700 al mese. Adesso il figlio di 9 anni vorrebbe venire a stare insieme a me e con la nuova moglie con cui vivo, invece di continuare a vivere insieme alla mamma e alle sorelle.

Si possono separare i fratelli? Risposta: Si tratta di una faccenda molto complessa. In genere la legge non è mai favorevole al fatto che due fratelli vengano separati nel senso che, eccetto gravi motivazioni, non si deve per nulla dividerli.

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Nel caso in cui lei sostenga la necessità di una richiesta per poter effettuare la variazione delle circostanze di affidamento dei minorenni, il giudice senza dubbio prescriverà un assistenza tecnica proprio per poter valutare se il sostentamento dell attuale situazione sia tale da comportare un pregiudizio ai minorenni (per esempio attraverso una crescita delle situazioni conflittuali) per cui si debba considerare come più vantaggiosa nell interessa dei figli la sistemazione prevalente di ciascuno presso ogni genitore.