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Infrazione, detrazione o eliminazione di corrispondenza

Si ha un illecito di infrazione, detrazione o eliminazione della corrispondenza(art. 616 c.p.) se si verifica che un soggetto viene a conoscenza di ciò che contiene una comunicazione sigillata (infrazione), non di sua proprietà, o detrae o si appropria, per venire a conoscenza o di fare conoscere a terzi, una lettera sigillata o aperta, non rivolta a lui (detrazione), o, totalmente o parzialmente, la annienta o elimina (eliminazione).

L illecito è perseguito, se il gesto non è configurabile come illecito, ai sensi di un altra norma, con la detenzione fino a un anno o con l ammenda da 30 a 516 euro.

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Se il responsabile, senza legittima motivazione, divulga, totalmente o parzialmente,gli elementi della corrispondenza, è sanzionato, nel caso in cui il gesto provoca danno ed l azione stessa non è configurabile come un illecito più pesante un, con la detenzione fino a tre anni.

Il reato è perseguibile a querela della parte lesa.

Le norme hanno validità per tutta la «corrispondenza», da intendersi come lettere, telegrammi o conversazioni telefoniche, tramite mezzi informativi o telematici (dunque anche l e-mail) o compiuta con ogni altro mezzo di informazione a distanza.

Omicidio colposo - L omicidio per colpa (art. 589 c.p.), che si verifica nel caso in cui un soggetto provoca in maniera colposa il decesso di un individuo, è sanzionato dalle nostre leggi con la detenzione da sei mesi a cinque anni.

Se l omicidio per colpa è compiuto contravvenendo alle leggi che regolano la circolazione in strada o di quelle precauzionali degli incidenti sul lavoro la sanzione coincide con la detenzione da uno a cinque anni.

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Se vi è il decesso di più individui, o di uno o più soggetti e di ferite di uno o più individui, si adotta la sanzione prevista per la più pesante delle infrazioni compiute moltiplicata per tre volte, ma la sanzione non può andare oltre i dodici anni.

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Corruzione, malversazione, vizio d ufficio, rinuncia od omissione di azioni d ufficio

Il codice penale elenca differenti casi ipotesi di corruzione:

Art. 318 c.p. (Corruzione per un azione d ufficio) Il pubblico funzionario, che, per eseguire una funzione del suo impiego, riscuote, per sé o per altri, in contanti o altri proventi, una ricompensa che non gli spetta, o ne accoglie la garanzia, è sanzionato con la detenzione da sei mesi fino a tre anni.

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Nel caso in cui il pubblico funzionario riscuote un compenso per un azione d obbligo da lui già portata a termine, la sanzione consiste nella detenzione fino a un anno. Art. 319 c.p.

(Corruzione per un azione che contravviene agli oneri d ufficio) Il pubblico funzionario, che, per tralasciare o rinviare o per aver tralasciato o rinviato un azione del suo incarico, o per eseguire o aver eseguito un azione avversa agli obblighi di ufficio, riscuote, per sé o per altri, contanti o altri proventi, o ne accoglie la garanzia, è sanzionato con la detenzione da due a cinque anni.

La punizione è maggiore se l azione di cui all art. 319 c.p. riguarda l attribuzione di pubbliche occupazioni o paghe o rate di pensione o la stesura di accordi che coinvolgono l ente amministrativo di appartenenza del pubblico funzionario.

La punizione è maggiore (art. 319-bis c.p.) se l azione di cui all art. 319 c.p. riguarda l attribuzione di pubbliche occupazioni o paghe o rate di pensione o la stesura di accordi che coinvolgono l ente amministrativo di appartenenza del pubblico funzionario.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) Nel caso in cui le azioni elencate dagli artt. 318 e 319 c.p. sono portate a termine al fine avvantaggiare o recare danno ad un soggetto implicato in un processo di tipo civile, penale o amministrativo, la punizione consiste nella detenzione da tre a otto anni.

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Nel caso in cui l azione comporta l illegittima sanzione di un soggetto alla detenzione per un periodo non più lungo di cinque anni, la punizione consiste è nella carcerazione da quattro a dodici anni; se invece comporta l illegittima sanzione alla detenzione per un periodo maggiore a cinque anni o al carcere a vita, la punizione è la detenzione da sei a venti anni.

Art. 320 c.p. (Corruzione di soggetto addetto a un pubblico servizio)

Le prescrizioni dell art. 319 sono valide anche per l addetto di una pubblica occupazione; quelle di cui all art. 318 c.p. sono valide anche per il soggetto addetto a un pubblico servizio, nel caso in cui ricopre l incarico di pubblico dipendente.

Ad ogni modo, le sanzioni sono diminuite in misura non maggiore di un terzo.

Art. 321 c.p. (sanzioni per chi corrompe). Le sanzioni fissate dal primo comma dell articolo 318, nell art. 319, nell art. 319-bis, nell articolo 319-ter e nell art. 320 c.p. riguardo ai succitati casi degli artt. 318 e 319 c.p., sono valide anche per chi concede o garantisce al pubblico funzionario o all addetto a una pubblica mansione contanti o altri proventi.

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Art. 322 c.p. (incitamento alla corruzione) Chi concede o assicura contanti o altri proventi che non spettano a un pubblico funzionario o a un addetto a una pubblica mansione che ricopre il ruolo di pubblico dipendente, per spingerlo a eseguire un azione del suo impiego, è sottoposto, se la concessione o la garanzia non sia accolta, alla sanzione decretata dal primo comma dell art. 318 c.p., diminuita di un terzo.

Se la concessione o la garanzia è data per persuadere un pubblico funzionario o un addetto a una pubblica funzione a tralasciare o a rinviare un azione relativa al suo impiego, o a compiere un azione contrapposta ai suoi oneri, il responsabile è sottoposto, se la concessione o la garanzia non sono accolte, alla sanzione decretata dall art. 319 c.p., diminuita di un terzo.

La sanzione esposta dal primo comma è valida per il pubblico funzionario o all addetto a una pubblica funzione che ricopre l incarico di pubblico dipendente che richiede una garanzia o concessione di contanti o altri proventi da parte di un soggetto privato per gli scopi elencati dall art. 318 c.p.

La sanzione prevista dal secondo comma è valida per il pubblico funzionario o l addetto a una pubblica funzione che richiede una garanzia o pagamento di contanti o altri proventi da parte di un soggetto privato per gli scopi elencati dall art. 319 c.p.

Art. 322-bis c.p. (furto di denaro pubblico, concussione, corruzione e incitamento alla corruzione di componenti degli organismi comunitari e di funzionari comunitari di Stati terzi).

Le prescrizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., terzo e quarto comma, sono valide anche per:

i componenti della Commissione Europea, dell organo Parlamentare europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti dell Unione Europea;

gli impiegati e gli addetti ingaggiati per contratto in base all atto costitutivo dei burocrati dell Unione Europea o del sistema adottabile per gli addetti comunitari;

i soggetti incaricati dagli Stati membri o da tutti gli organismo di natura pubblica o privata presso l Unione Europea, che ricoprano ruoli equivalenti a quelli degli impiegati o addetti dell Unione Europea;

i componenti e i responsabili di organi nati in attuazione delle Convenzioni istitutive dell Unione Europea;

i soggetti che, in altri Stati membri della Comunità Europea, ricoprono incarichi o mansioni equivalenti a quelle dei pubblici funzionari e degli addetti a una pubblica funzione.

Le prescrizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, sono attuabili anche nel caso in cui i contanti o altri proventi o sono concessi, donati o garantiti:

ai soggetti elencati nel primo comma del suddetto articolo;

ai soggetti che svolgono ruoli o mansioni equivalenti a quelle dei pubblici funzionari e degli addetti a pubbliche funzioni in altri Stati o organi pubblici a livello internazionale, se l azione è stata portata a termine per assicurare a sé o a terzi un illegittimo beneficio in interventi economici sul piano internazionale.