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Qualsiasi opera ingegnosa e creativa connessa alle discipline quali le scienze, la letteratura, la musica, le storia dell arte, la storia dell architettura, fino all ambito teatrale e cinematografico, è connessa al diritto d autore (art. 2575 codice civile).
Il diritto d autore si acquisisce inizialmente con la realizzazione dell opera (eccetto le situazioni particolari in cui siffatta realizzazione sia conseguita all interno di un contratto di servizio d opera), dunque l opera è di proprietà di chi ne è l artefice (art. 2576 codice civile).
Lo stesso ha il diritto di farne ciò che vuole a livello economico (non per l appartenenza, vista come il diritto etico ad essere segnalato quale artefice dell opera, che deve tuttavia essere sempre applicata al solo artefice).
Un caso molto evidente è quello che unisce uno scrittore al propria casa editrice. Lo scrittore è l artefice del libro, per promuovere e diffondere maggiormente il libro, cede i suoi diritti a livello economico ad una casa editrice con la richiesta, generalmente, di un tasso di percentuale sui guadagni derivanti dalla vendita dell opera letteraria.
Pure se dovesse concedere tutti i diritti a livello economico, nessuno potrebbe togliergli la paternità dell opera letteraria.
La vigente disposizione 248/00, cambiando la legge 633/41, sempre corrente in ambito di diritto d autore, ha inserito nuove regole per abbattere la pirateria e la falsificazione, pure quella che avviene su Internet. Eccetto poche singolarità, la difesa a livello economico di un opera letteraria si applica fino a 70 anni dopo la morte dell artefice (dopo la sua scomparsa, sono i discendenti a giovarsi dei proventi economici ed è ai medesimi che vanno richiesti consensi o permessi).
Esaminiamo ora nello specifico la difesa delle opere in base alle loro caratteristiche. Brani, scritti, articoli, e-mail - Qualsiasi brano, pure relativamente breve, è salvaguardato dalla norma sul diritto d autore e non può essere riprodotto, (anche in altre forme o su supporti differenti), né ci si può impadronire della paternità.
La legge (art. 70 l. 633/41) consente come unica eccezione la possibilità di riassumere, citare o riprodurre pezzi di opere letterarie (ma non l opera completa, o una pezzo completo della medesima) per motivo di studio, dibattito o didattico, purché siano riportati sia l autore che la fonte, e non si operi con fine speculativo, sempre che siffatti riferimenti non rappresentino competitività economica della medesima opera. Soltanto in tale circostanza si può operare senza l autorizzazione dell autore.
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Ogni opera ingegnosa e creativa è quindi tutelata, senza la necessità di determinate osservanze o attenzioni, anche se espressa oralmente (come la registrazione sonora di un opera teatrale). Nessuna limitazione legislativa esiste mentre per la duplicazione di brani di autori deceduti da più di settant anni.
Si deve tuttavia tener presente che anche le opere non particolarmente creative (ma soltanto didascaliche, comunicative, informative), trasmesse in rete, sono salvaguardate giuridicamente.
Per esempio le E-MAIL, che, trattandosi di corrispondenza, non possono essere rivelate, sottratte, eliminate in base agli artt. 616 e 618 del codice penale. La musica, mp3, midi files, brani di canzoni, opere di cinema, filmati – Interessante è il settore che riguarda la legalità della erogazione di musica gratuita tramite Internet.
La diffusione e lo scambio di musica che avviene su internet (tramite file MP3 o WAV) è da ritenuta illegale se non chiaramente concessa dall autore o da chi possiede i diritti a livello economico dell opera.
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Recentemente vi sono stati molti provvedimenti, anche in ambito internazionale, tesi a combattere la pirateria nel settore musicale. Un situazione specifica è costituita dai files MIDI, quasi sempre adoperati come basi musicali per diversi siti internet. Poiché si tratta di elaborati dell opera originaria, essi devono per forza essere concessi dall autore o da chi ne possiede i diritti a livello economico.
Dunque, se si vuole usare in modo legale i midi-files, ci si deve accertare che chi li ha creati sia stato chiaramente autorizzato dall autore o dalla casa editrice. Rispetto a BRANI DI CANZONI, è valido ciò che è stato detto per le opere letterarie in genere.
Essi non possono essere ricopiati interamente, eccetto dichiarato permesso da parte di chi ne detiene i diritti a livello economico. Le limitazioni enucleate non riguardano la duplicazione di musica di autori deceduti da più di settant anni, eccetto tuttavia i diritti imposti a chi ha compiuto e realizzato la riproduzione, comunque da retribuire.
Le OPERE DI CINEMA e i FILMATI possiedono simile tutela. Va soltanto evidenziato che, poiché quasi sempre si tratta di opere comuni (ovvero prodotte unitamente da più persone: regia, sceneggiatura, compositori della colonna sonora, e così via), la loro difesa arriva fino al settantesimo anno dalla scomparsa dell ultimo partecipante.
Foto, anche artistiche, ritratti – Si deve in tale circostanza riconoscere se le foto sono o non sono artistiche.
Quando si ha di fronte comuni opere fotografiche, a colui che ha fatto la foto toccano i diritti di riproduzione, emissione e vendita (art. 88 l. 633/41), eccetto la situazione in cui l opera è stata richiesta in base ad un contratto lavorativo (in questa circostanza dei medesimi diritti ne è possessore il datore).
La difesa si estende per venti anni dal giorno in cui viene realizzata la foto. Ciò nonostante, per la legge italiana sussiste pure un altro elemento, che è alquanto sostenitore della diffusione fotografica.
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L art. 90 della l. 633/41 difatti stabilisce che qualsiasi fotografia deve possedere: il nominativo di chi possiede i diritti a livello economico (fotografo, datore o chi commissiona l opera); la data di riproduzione della foto, e - se la fotografia rappresenta un opera d arte -; anche il nominativo del suo artefice.
In assenza di siffatti dati, le fotografie non vengono considerate illegali a meno che il fotografo (o il suo datore) non accertino la cattiva intenzione di chi le ha effettuate. Le FOTOGRAFIE ARTISTICHE, mentre, in riferimento all art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (con aggiornamento dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), acquisito nella nostra legislazione con la l.16.2.1953, n. 247, sono ritenute alla stessa maniera delle opere ingegnose e creative e la loro difesa non è sottoposta a nessuna formalità (come l indicazione di chi ne detiene i diritti e la data di creazione).
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Non soltanto questo, ma la difesa arriva fino al settantesimo anno seguente alla scomparsa dell autore, e non al ventennio dalla creazione.
Per i RITRATTI, in conclusione, la legislazione prevede che chi vuole presentare, duplicare o commerciare la foto di un soggetto, deve in primis avere il permesso della medesima (art. 96 l. 633/41).
Il permesso non è utile se si tratta di un soggetto notorio o se la persona viene fotografata per mezzo di qualche incarico pubblico che riveste, o per motivi di giustizia o di polizia, o anche per ragioni scientifiche, didattiche, culturali, oppure se la produzione è connessa a vicende, eventi, feste di carattere pubblico o che sono avvenute pubblicamente (art. 97 l. 633/41), tranne che la riproduzione o la commercializzazione provochino pregiudizi e danni morali al soggetto ritratto. Se viene raffigurato un soggetto pubblico, la sua foto non può essere usata - senza il dovuto permesso - per scopi differenti dal dare annunci o comunicazioni sulla medesima persona.